Amministrazioni pratiche condominiali Studio D'Eramo

Il punto sul diritto delle persone disabili di installare a proprie spese un “ascensore” in Condominio

Amministratore di condominio Bolzano - Merano - Bressanone:Home/News/Il punto sul diritto delle persone disabili di installare a proprie spese un “ascensore” in Condominio

Il punto sul diritto delle persone disabili di installare a proprie spese un “ascensore” in Condominio

 In base agli artt. 2 ss. Legge 13/1989 [1] il portatore di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà ha diritto a proprie spese di installare impianti (es. ascensore, servo scala, piattaforma elevatrice) o realizzare costruzioni (es. percorsi attrezzati, allargamento porte) che rendono più agevole l’accesso ad edifici senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini o dell’amministratore e senza obbligo di rispettare le distanze legali previste dai regolamenti edilizi. [2]

Tale diritto incontra tuttavia dei limiti che è opportuno ricordare:

  1. il disabile può procedere all’esecuzione dell’opera solo dopo che l’assemblea rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta scritta una delibera relativa alla partecipazione del Condominio alle spese della stessa;
  2. l’opera può essere realizzata solo su parti comuni dell’edificio e senza rendere queste inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino;[3]
  3. l’opera non deve compromettere la stabilità dell’edificio;
  4. il sacrificio, anche dal punto di vista estetico, che subirebbero gli altri condomini a seguito della realizzazione dell’opera non deve superare la normale tollerabilità.[4]
[1] Legge 9 gennaio 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), n. 13, in G.U. 26 gennaio 1989, n. 21.
[2] Salvo quelle indicate dagli artt. 873 (“Distanze nelle costruzioni”) e 907 (“Distanza delle costruzioni dalle vedute”) tra edifici distinti.
[3] Vedasi ad es. Cass. Civ., sez. II, sent. 11 maggio 2013, n. 24760, reperibile on-line in www.juriswiki.it (NB: Ovviamente l’opera può essere realizzata anche su parti di proprietà esclusiva con il consenso del titolare).
[4] Sul punto vedasi ad es. Trib. Milano, sent. 8957/14 del 07.07.2014 (NB: Ne consegue che il disabile è invitato a valutare sempre la realizzazione dell’opera meno “ingombrante”, come ad es. un servo scale anziché un ascensore).

CONTATTACI

È GRATIS

PREZZI E PREVENTIVI
2019-03-23T10:29:22+01:00
Go to Top